Pirateria: i siti web contenenti link verso streaming non violano la legge

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Ieri il Tribunale di Frosinone, con una sentenza in controtendenza rispetto alla giurisprudenza consolidata, ha ritenuto di dover annullare una sanzione amministrativa del 2015 di 550 mila Euro comminata al gestore dei siti web filmakers.biz, filmaker.me, filmakerz.org e cineteka.org, contenenti link verso lo streaming di contenuti video coperti da copyright. Il Giudice, infatti, dopo un’attenta analisi ha stabilito che la presenza di banner pubblicitari sul sito web non è indicativa circa i guadagni che possano derivare dalla singola opera messa a disposizione. Inoltre, ha precisato che il “risparmio di spesa” derivante dalla fruizione dei contenuti non costituisce finalità di lucro.

Del resto, come ha giustamente rilevato in una intervista rilasciata ad Alessandro Longo per Repubblica.it il collega Fulvio Sarzana, difensore del ricorrente, la legge sul diritto d’autore prevede che, ai fini dell’illiceità amministrativa del fatto, l’opera venga messa a disposizione al pubblico per fini di lucro: con questa espressione, si intende generalmente un “guadagno economicamente apprezzabile o un incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto“. Sino ad oggi, in materia di copyright la giurisprudenza aveva ricompreso nella definizione di “fine” di lucro anche la mancata spesa, visto che essa, comportando per lo più un risparmio considerevole, era considerata di fatto un guadagno.

Così il Tribunale di Frosinone, per la prima volta, ha dichiarato che la mera messa a disposizione dei link che puntano ai contenuti protetti da copyright non può comportare l’oscuramento del sito web né la comminazione di una sanzione amministrativa se non v’è la prova della finalità di lucro e, quindi, dell’effettivo guadagno da parte del gestore. Del resto, anche la “Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo”  ha approvato recentemente all’unanimità la relazione dell’On. Baruffi che sottolinea il cosiddetto approccio follow the money per la lotta al finanziamento dei siti pirata derivante dagli introiti pubblicitari: gli inquirenti o chi assume di aver subito un danno per la diffusione delle proprie opere, deve dimostrare che il gestore o i gestori dei siti web “pirata” abbiano tratto un profitto diretto dalla propria attività.

Non è ovviamente mancato il commento del Segretario Generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali Federico Bagnoli Rossi che ha evidenziato come la lotta alla contraffazione diventi sempre più difficile anche grazie al rapido cambio di domini e DNS associati ai siti pirata e che, quindi, vista l’estrema difficoltà delle indagini, “gli intermediari debbano assumersi le proprie responsabilità nonché collaborare maggiormente con tutti i soggetti impegnati nella tutela dei contenuti culturali”. Un’ultima precisazione: la sentenza analizzata riguarda solo gli aspetti amministrativi della vicenda, ritenendo non provato il collegamento fra la messa a disposizione dei contenuti e la finalità di lucro: il Giudice, da quel che è stato diffuso sino ad oggi, non s’è pronunciato né su quelli penalistici né su quelli civilistici e, pertanto, non è escluso che i titolari del diritto d’autore sulle singole opere messe a disposizione al pubblico non tentino un’azione per il risarcimento del danno subito. Ad ogni modo, qualora riesca a recuperare il testo completo della sentenza, la analizzerò più nel dettaglio.

Elio Franco

Editor - Sono un avvocato esperto in diritto delle nuove tecnologie, codice dell'amministrazione digitale, privacy e sicurezza informatica. Mi piace esplorare i nuovi rami del diritto che nascono in seguito all'evoluzione tecnologica. Patito di videogiochi, ne ho una pila ancora da finire per mancanza di tempo.

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